STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ”MEDICINA –DIALOGO-COMUNIONE”
Titolo I
Denominazione - Sede - Scopi – Durata
Art. 1
L’ASSOCIAZIONE “MEDICINA-DIALOGO-COMUNIONE” (M.D.C) è un’associazione senza fini di lucro. L’Associazione ha sede in Via IV novembre 7 00046 Grottaferrata (RM). L’associazione potrà istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2
L’Associazione ha lo scopo di:
- promuovere iniziative di carattere culturale ispirate ad un’antropologia medica basata sul rispetto del valore e della dignità della vita umana e sullo scambio di esperienze attinenti l’ambito professionale;
- svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione d’altri organismi ed enti culturali, politici, religiosi, sociali, economici ed istituzionali attività culturali quali incontri, convegni, corsi di formazione anche professionale, mostre e altro di carattere regionale, nazionale e internazionale;
- svolgere attività editoriali inerenti alle indicate finalità;
- promuovere scambi con altre associazioni ed enti aventi oggetto analogo al proprio e stabilire con gli stessi tutti quei rapporti che siano ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 3
L’Associazione ha durata illimitata.
Titolo II
Soci
Art. 4
I soci si distinguono in:
- Soci fondatori
- Soci ordinari
Art.5
L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- presentazione della domanda;
- accettazione senza riserve del seguente statuto.
- versamento della quota stabilita dal Consiglio direttivo
La domanda, deve essere inoltrata per iscritto dal richiedente.
Il Consiglio Direttivo delibera insidacabilmente l'ammissione dell'aspirante socio a maggioranza dei consiglieri presenti.
Art. 6
Sono Soci fondatori i promotori ed i firmatari dell’atto costitutivo.
Sono Soci ordinari coloro che, avendo desiderio di collaborare attivamente nell’Associazione richiedano di farne parte facendone domanda.
Ogni socio ha diritto di voto ed è eleggibile per la nomina degli Organi Collegiali.
Art. 7
Tutti gli incarichi nell’ambito dell’Associazione sono uniformati al principio del volontariato e della gratuità.
Art. 8
Tutti i Soci dell’Associazione hanno l’obbligo di tenere un comportamento irreprensibile e che, comunque non arrechi, anche indirettamente, pregiudizio all’Associazione. I soci hanno diritto di essere informati periodicamente dell'attività del Consiglio e delle iniziative che intende intraprendere.
Art. 9
Il Socio può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere, con effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Associazione della notifica stessa.
Il recesso non dà diritto a restituzione di quanto eventualmente versato
Art. 10
In presenza di gravi motivi, quali un comportamento pregiudizievole alle finalità ed al prestigio dell’Associazione, il mancato adempimento ai doveri inerenti alla qualità di Socio e/o gli impegni assunti verso l’Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento. Il Socio può essere escluso anche quando in presenza di delibera del Consiglio direttivo di una quota annua per tutti soci, non provveda al versamento entro l’esercizio.
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