Discussioni successive
L’approvazione, come si è detto, del Senato della Repubblica, non ha spento la discussione sulle Dat. Sono emerse infatti numerose ulteriori discussioni su quanto previsto dal disegno di legge in ordine:
alle necessità assistenziali:I medici italiani ritengono che il legislatore nel decidere di intervenire in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, debba altresì garantire un’efficace rete di tutela dei soggetti più deboli perché inguaribili, terminali, morenti, ancor più se divenuti incapaci. “Le politiche di governo dei processi di cura vita registrano infatti pesanti ritardi nel nostro Paese, nonostante i meritori progressi degli ultimissimi anni; ci riferiamo alle cure del dolore, agli approcci palliativi, agli hospices ma anche alle carenze di supporti economici e sociali per chi resta e spesso l’incertezza sul futuro dei propri cari ingigantisce a dismisura l’angoscia del paziente[44].
alla nutrizione e idratazione artificiale: La maggior parte, se non la totalità, delle società mediche e scientifiche, dai National Institute of Health all’Organizzazione Mondiale della Sanità , dalla Società Italiana di nutrizione parenterale ed enterale alla Società Italiana di cure palliative, i diversi trattamenti di “nutrizione e idratazione forzate” costituiscono una terapia medica e non un semplice aiuto a una persona disabile[45]. Anche l’Ordine dei Medici Italiani ritiene l’idratazione/nutrizione artificiale un trattamento terapeutico da ricondurre ai profili di competenza e di responsabilità riservati ai medici in collaborazione con altre figure sanitarie. La nutrizione artificiale è calibrata su specifici problemi clinici mediante la prescrizione di nutrienti, farmacologicamente preparati e somministrati attraverso procedure artificiali, sottoposti a rigoroso controllo sanitario ed infine richiedente il consenso informato del paziente in ragione dei rischi connessi alla sua predisposizione e mantenimento nel tempo[46]. Essendo quindi, in base a tali valutazioni, un atto medico dovrebbero essere tra i trattamenti oggetto delle Dat.
Si è così affermato che il testo approvato dal Senato presenta un grosso limite. Se dovesse essere approvato anche dalla Camera dei Deputati il testo del disegno di legge, non sarà in nessun caso possibile sospendere alimentazione e idratazione perché finalizzata ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Ora anche trascurando per un momento il tema del consenso, ci sono casi in cui nell’imminenza della morte (in seguito ad esempio a malattie tumorali) è l’organismo stesso a non essere più in grado di assimilare le sostanze fornite, e alimentazione e idratazione invece di alleviare le sofferenze diventano esse stesse fonti di sofferenza. Ogni medico sa (o dovrebbe sapere) che nell’imminenza della morte può verificarsi questa situazione. Ebbene, sulla base della legge in discussione l’alimentazione e l’idratazione dovranno proseguire forzatamente sino all’arresto cardiocircolatorio o all’accertamento di morte cerebrale. Si poteva facilmente superare l’ostacolo sostenendo che l’alimentazione e l’idratazione sono atti doverosi, quando non risultino gravosi per il paziente[47].
D’altra parte si è affermato come “possa essere opportuno nell’ambito della riflessione etica un ulteriore approfondimento della reale gravosità per il paziente delle tecniche invasive di somministrazione usate per la l’alimentazione e l’idratazione e, sugli effetti della sospensione di tale alimentazione qualora sia stata iniziata con la speranza di un beneficio[48].
alla variabilità decisionale: poiché la persona può modificare le sue opinioni e le proprie volontà in base all’evoluzione della malattia e agli adattamenti psicologici a questa, tali “volontà anticipate” non sembrano essere vincolanti, almeno sotto l’aspetto giuridico, poiché esse non possono estendersi ad atti implicitamente dispositivi della vita, in quanto l’atto medico non può trovare la sua legittimazione unicamente nel consenso,in quanto le direttive anticipate non assicurano il requisito di persistenza della volontà del paziente[49].
Uno dei rilievi più frequentemente mossi alle dichiarazioni anticipate, o a documenti consimili, riguarda l’astrattezza di cui tali documenti inevitabilmente soffrirebbero, un’astrattezza e genericità dovute alla distanza, psicologica e temporale, tra la condizione in cui la dichiarazione viene redatta e la situazione reale di malattia in cui essa dovrebbe essere applicata[50]
ai mezzi di sostentamento: sulla procedura del livig will rimangono delle perplessità rilevanti, anzitutto sulla validità giuridica e morale di una volontà testamentaria espressa in anticipo, fuori delle concrete di malattia, su un bene che è la vita e non una cosa. Ma rimane anche la perplessità di fondo sull’interpretazione nel caso concreto di quelli che vengono chiamati i mezzi di sostentamento vitale e sulla determinazione delle condizioni di irreversibilità: si intendono per mezzi di sostentamento vitale anche l’aiuto alla respirazione, la nutrizione, l’igiene personale, l’idratazione? Sono questi veramente i mezzi di cui parla Dichiarazione della S.Congregazione o i mezzi straordinari di cui parla la Christian Affirmation of Life? Inoltre è lecito “dispensare” il medico dall’avere una sua propria valutazione anche contro la volontà dei pazienti? Come potrebbe in queste condizioni, il medico rimanere autonomo nella propria coscienza e nella veste di “prestatore d’opera intellettuale” per cui è la sua intelligenza che deve valutare i mezzi idonei ad assistere il malato terminale? Qualcuno ha notato che il living will parte dal presupposto che il medico voglia a tutti i costi e sempre praticare terapie eroiche[51].
ai vincoli per il medico: come già affermato al punto precedente, rimane aperto il dibattito tra una interpretazione vincolante delle Dichiarazioni, rendendo il medico simile a un “esecutore testamentario”, e un loro rispetto posto a verifica da parte del medico, cioè intendendo le Dichiarazioni come “strumento utile” per decidere, in dialogo con il fiduciario, quando il paziente non sia più capace di un reale dissenso/consenso.