Titolo III
Patrimonio
Art. 11
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote iniziali versate in sede di atto costitutivo, dai beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati, da persone fisiche e dalle quote dei soci.
Gli eventuali proventi delle attività sociali non potranno essere distribuiti agli associati, neppure attraverso forme indirette.
L’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell’associazione.