Titolo VI
Scioglimento
Art. 21
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono attività affine e senza scopi di lucro e che utilizzeranno detto patrimonio per fini di utilità sociale.
In tale ipotesi l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
Art. 22
Per quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le norme del codice civile e la normativa del settore.
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